Presentare domanda per assegno di maternità
Scheda del servizio
Descrizione
Sostegno economico alle madri cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.286/1998 residenti.
Chi può richiederlo
Le madri cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.286/1998 residenti, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 151/2001, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, o ne beneficiano parzialmente.
Quando Richiederlo
La domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla data del parto.
Documenti necessari:
1) Domanda redatta secondo lo stampato disponibile al termine di questa sezione oppure presso gli Uffici Comunali
2) Attestazione ISEE
3) Se ricorre il caso carta di soggiorno.
Validità
Il diritto all'assegno di maternità decorre dalla data di nascita del figlio. L'assegno di maternità è richiesto dalla madre del neonato o da altri soggetti qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 Decreto 452/00. La richiedente è tenuta a dichiarare che non è beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, ovvero è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale o una dichiarazione dell'ente medesimo.
Pagamento assegni concessi:
Al pagamento degli assegni concessi provvede l'Inps attraverso le proprie strutture. Le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo di cinque mensilità.
Recupero delle somme indebitamene corrisposte: Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione. La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Tempi svolgimento Pratica
Acquisita la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare e confrontarla con la "soglia del diritto" stabilita dalla legge e provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio.
Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno risulti inferiore alla soglia di diritto, le lavoratrici interessate possono avanzare ai Comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
Costo
Gratuito.
Sostegno economico alle madri cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.286/1998 residenti.
Chi può richiederlo
Le madri cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.286/1998 residenti, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 151/2001, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, o ne beneficiano parzialmente.
Quando Richiederlo
La domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla data del parto.
Documenti necessari:
1) Domanda redatta secondo lo stampato disponibile al termine di questa sezione oppure presso gli Uffici Comunali
2) Attestazione ISEE
3) Se ricorre il caso carta di soggiorno.
Validità
Il diritto all'assegno di maternità decorre dalla data di nascita del figlio. L'assegno di maternità è richiesto dalla madre del neonato o da altri soggetti qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 Decreto 452/00. La richiedente è tenuta a dichiarare che non è beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, ovvero è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale o una dichiarazione dell'ente medesimo.
Pagamento assegni concessi:
Al pagamento degli assegni concessi provvede l'Inps attraverso le proprie strutture. Le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo di cinque mensilità.
Recupero delle somme indebitamene corrisposte: Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione. La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Tempi svolgimento Pratica
Acquisita la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare e confrontarla con la "soglia del diritto" stabilita dalla legge e provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio.
Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno risulti inferiore alla soglia di diritto, le lavoratrici interessate possono avanzare ai Comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
Costo
Gratuito.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Servizio Amministrativo - Contabile | ||||||||||||
Responsabile | Dott. Paolo Zoppi | ||||||||||||
Referente | Barbara Castagnino | ||||||||||||
Personale |
Barbara Castagnino - Istruttore Direttivo |
||||||||||||
Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 3 |
||||||||||||
Fax |
0174 392234 |
||||||||||||
tributi@comune.ormea.cn.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Articolo 74 D.Lgs.151/2001[.pdf 839,28 Kb - 10/02/2016]
Modulistica
- Domanda di concessione assegno di maternità[.pdf 13,03 Kb - 10/02/2016]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2019 09:39:21