Ravvedimento Operoso
Scheda del servizio
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in G.U. n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
I valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:
0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Utilizzando il link al Calcolo IMU/TASI è possibile stampare il modello F24 comprensivo di sanzioni ed interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Utilizzando il link al Calcolo IMU/TASI è possibile stampare il modello F24 comprensivo di sanzioni ed interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Servizio Amministrativo - Contabile | ||||||||||||
Responsabile | Dott. Paolo Zoppi | ||||||||||||
Referente | Barbara Castagnino | ||||||||||||
Personale |
Barbara Castagnino - Istruttore Direttivo |
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Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 3 |
||||||||||||
Fax |
0174 392234 |
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tributi@comune.ormea.cn.it |
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PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/03/2025 11:40:20