Anagrafe Canina - Felina
Scheda del servizio
L'identificazione e l'iscrizione dei cani di proprietà all'Anagrafe canina della propria Regione è obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
Il metodo di identificazione dell'animale tramite tatuaggio è stato sostituito dall'inserimento del microchip, una piccola capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre.
Rispettare la legge significa:
• assumersi la responsabilità del cane;
• assicurargli un futuro, diritti e benessere;
• poter rintracciare in ogni momento il suo legittimo proprietario;
• ridurre il numero di animali radagi.
La Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 ha introdotto l’identificazione elettronica del cane e trasferito le competenze della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL, che la gestiscono in collaborazione con Comuni e Comunità Montane.
Obblighi dei detentori di cani:
• Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso;
• I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita;
• L’acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni);
• Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane (entro 3 giorni);
• I cani con tatuaggio illeggibile devono essere nuovamente identificati mediante apposizione di microchip.
Il metodo di identificazione dell'animale tramite tatuaggio è stato sostituito dall'inserimento del microchip, una piccola capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre.
Rispettare la legge significa:
• assumersi la responsabilità del cane;
• assicurargli un futuro, diritti e benessere;
• poter rintracciare in ogni momento il suo legittimo proprietario;
• ridurre il numero di animali radagi.
La Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 ha introdotto l’identificazione elettronica del cane e trasferito le competenze della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL, che la gestiscono in collaborazione con Comuni e Comunità Montane.
Obblighi dei detentori di cani:
• Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso;
• I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita;
• L’acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni);
• Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane (entro 3 giorni);
• I cani con tatuaggio illeggibile devono essere nuovamente identificati mediante apposizione di microchip.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||
Area | Servizio Polizia Municipale - Commercio | ||||||||||
Responsabile | Sig. Italo Vinai | ||||||||||
Referente | Marco Lanteri | ||||||||||
Personale |
Marco Lanteri - Istruttore Direttivo |
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Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 2 |
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Fax |
0174 392234 |
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poliziamunicipale@comune.ormea.cn.it |
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PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/01/2016 11:41:53