Matrimonio Civile
Scheda del servizio
Descrizione
É il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello statocivile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento d'identità valido;
2) Per i cittadini stranieri che vogliono contrarre matrimonio in Italia oltre al documento di riconoscimento in corso di validità è necessario presentare il certificato di nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità straniera competente;
Altre Informazioni
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
3) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
4) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.
Tempi svolgimento Pratica
Alla data fissata per la pubblicazione i futuri sposi devono presentarsi all'ufficio muniti di n. 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti nel Comune ove si richiede la pubblicazione, o n. 2 marche se residenti in Comuni diversi. Contestualmente, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio.
Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
É il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello statocivile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento d'identità valido;
2) Per i cittadini stranieri che vogliono contrarre matrimonio in Italia oltre al documento di riconoscimento in corso di validità è necessario presentare il certificato di nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità straniera competente;
Altre Informazioni
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
3) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
4) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.
Tempi svolgimento Pratica
Alla data fissata per la pubblicazione i futuri sposi devono presentarsi all'ufficio muniti di n. 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti nel Comune ove si richiede la pubblicazione, o n. 2 marche se residenti in Comuni diversi. Contestualmente, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio.
Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Servizio Amministrativo - Contabile | ||||||||||||||
Responsabile | Dott. Paolo Zoppi | ||||||||||||||
Referente | Oscar Bracco | ||||||||||||||
Personale |
Oscar Bracco - Istruttore Amministrativo |
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Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 4 |
||||||||||||||
Fax |
0174 392234 |
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anagrafe@comune.ormea.cn.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 02/10/2015 10:17:43