Matrimonio Religioso
Scheda del servizio
Descrizione
É il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto dimatrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento d'identità valido;
2) Richiesta di pubblicazione del matrimonio firmata dal Parroco
Tempi svolgimento Pratica
I futuri sposi devono frequentare il corso pre-matrimoniale della parrocchia o avere una serie di colloqui con il parroco. In seguito, con la documentazione necessaria, i due sposi e i due testimoni devono recarsi alla parrocchia in cui intendono sposarsi per farsi rilasciare da parroco la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso.
Norme di riferimento
1) Codice civile art. 97.
2) L. 423 del 19/5/1971
3) D.P.R. 642 del 26/10/1972
4) Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
É il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto dimatrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento d'identità valido;
2) Richiesta di pubblicazione del matrimonio firmata dal Parroco
Tempi svolgimento Pratica
I futuri sposi devono frequentare il corso pre-matrimoniale della parrocchia o avere una serie di colloqui con il parroco. In seguito, con la documentazione necessaria, i due sposi e i due testimoni devono recarsi alla parrocchia in cui intendono sposarsi per farsi rilasciare da parroco la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso.
Norme di riferimento
1) Codice civile art. 97.
2) L. 423 del 19/5/1971
3) D.P.R. 642 del 26/10/1972
4) Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Servizio Amministrativo - Contabile | ||||||||||||||
Responsabile | Dott. Paolo Zoppi | ||||||||||||||
Referente | Oscar Bracco | ||||||||||||||
Personale |
Oscar Bracco - Istruttore Amministrativo |
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Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 4 |
||||||||||||||
Fax |
0174 392234 |
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anagrafe@comune.ormea.cn.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 02/10/2015 10:15:01