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Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Documenti

Riduzioni previste dall'art.24 del vigente regolamento c.2,3,4 sottoriportato

ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. ...
2. Il Comune può accollarsi, in tutto od in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa
dovuta dai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano
domanda.
3. Per le utenze non domestiche, relative ad attività commerciali e/o artigianali di nuova apertura, a
partire dall’anno di imposta 2025, svolte in locali situati nel territorio del Comune di Ormea, non è
dovuto il tributo per un periodo di 3 anni dalla data di inizio dell’attività commerciale o artigianale nei
suddetti locali. Per usufruire dell'agevolazione i soggetti passivi devono presentare dichiarazione, entro
90 giorni solari successivi all’inizio dell’attività (segnalazione certificata di inizio attività, con
decorrenza dal 01/01/2025), su apposita modulistica disponibile sul sito e presso l’ufficio tributi del
Comune di Ormea, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti. L’agevolazione non è riconosciuta
in caso di semplice trasferimento della sede dell’attività commerciale o artigianale. Il diritto
all’agevolazione è conservato a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei
tributi/canoni comunali per tutta la durata dell’agevolazione. Nel caso di cessazione dell’attività prima
del decorso di 3 anni il contribuente è tenuto a versare il tributo per gli anni pregressi, dal momento
dell’inizio dell’attività. La presentazione di dichiarazioni mendaci, accertata a seguito di controlli
effettuati da parte dell'ufficio tributi e dal Suap per le parti di competenza, comporta la decadenza
immediata dall’agevolazione con applicazione delle sanzioni e recupero del tributo dovuto.
4. Le agevolazioni di cui al comma 2-3, qualora non di competenza del soggetto gestore dei servizi sociali,
potranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere
assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
5. È lasciata facoltà alla Giunta di definire procedure e modalità applicative per l’attivazione delle
agevolazioni di cui al comma 1 che tengano conto della capacità contributiva del nucleo familiare del
richiedente anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e di individuare e proporre le relative coperture
di spesa.

Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2025 16:24:59

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