Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
ART. 33
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i
settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri
definiti dall’Ente territorialmente competente)
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione
emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i
settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri
definiti dall’Ente territorialmente competente)
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione
emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Ultimo aggiornamento pagina: 16/05/2023 16:02:47